MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede in Monteriggioni (Si), Fraz. Castellina Scalo, Via XXV Aprile. -
Codice Fiscale 92025560522 e P.Iva 01125690527.
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Addì 17 del mese di Dicembre anno 2005 alle ore 21.30 in
Monteriggioni (Si), Fraz. Castellina Scalo, Via XXV Aprile. sede della
Associazione Sportiva si sono riuniti gli associati della Associazione
Sportiva Dilettantistica “MONTERIGGIONI SPORT E
CULTURA” .
Assume la presidenza il Sig. Pianigiani Marcello che constata:
• la regolare costituzione.
• la presenza in proprio o per
delega della maggioranza assoluta dei soci della associazione .
• la presenza di tutti i
Consiglieri.
• La presenza di tutti i
componenti del collegio dei revisori
Il Presidente preso atto che gli
intervenuti sono stati informati nei termini sugli argomenti posti
all'ordine del giorno , dichiara validamente costituita l'assemblea e
con il consenso degli intervenuti chiama la Sig.ra Monaco Annamaria a
svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del
giorno che reca:
- Modifica dello Statuto
dell’Associazione, ed inserimento dei criteri e dei principi
stabiliti dall’art. 90, della Legge Finanziaria 2003, n.
289/2002;
- Integrazione della denominazione
sociale ai sensi dell’art. 90, commi 18 e 18 ter della Legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;
Si passa alla discussione del primo
punto all’ordine del giorno, in ragione del quale il
Presidente informa che, ai sensi dell’art. 90 della Legge 289
del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, per fruire delle
agevolazioni stesse e per determinare una omogeneità
nazionale delle caratteristiche principali dei soggetti che hanno
accesso ai benefici dell’art. 90 della legge 289/2002 si
rende necessario provvedere alla modifica dello statuto sociale. Si
procede alla lettura del nuovo statuto. Si apre un vivace dibattito al
termine del quale l’assemblea
all’unanimità approva lo schema di nuovo statuto
in tutte le sue parti così come proposto dal Presidente,
dando mandato allo stesso di porre in essere i conseguenti necessari
adempimenti.
Si passa al secondo punto
all’ordine del giorno ed il presidente fa presente ai
convenuti che ai sensi dell’art. 90 della Legge 289 del 27
dicembre 2002 e successive modificazioni recante agevolazioni fiscali
per l’attività sportiva dilettantistica, sempre
per fruire delle agevolazioni è richiesta,
l’espressa indicazione nella denominazione sociale delle
finalità sociali e dell’integrazione della
denominazione stessa con la parola “Associazione Sportiva
Dilettantistica”. Ai sensi del comma 18 – ter,
introdotto nell’art. 90 dal D. L. n. 72/2004, convertito
nella legge n. 128 del 21 maggio 2004, è previsto che
l’integrazione della denominazione sociale possa aver luogo
anche a mezzo assemblea appositamente convocata. Tanto premesso il
Presidente propone l’integrazione della denominazione sociale
dell’Ente non commerciale “Monteriggioni Sport e
Cultura” con le parole Associazione Sportiva Dilettantistica,
cosicché nel rispetto dell’articolo 90,
l’Ente prenderà il nome di
“Monteriggioni Sport e Cultura Associazione
Sportiva Dilettantistica”.
L’Assemblea, preso atto di
quanto esposto dal presidente, delibera
all’unanimità la modifica della denominazione
sociale da “Monteriggioni Sport e Cultura” a
“Monteriggioni Sport e Cultura Associazione Sportiva
Dilettantistica”.
Null'altro essendovi a deliberare e
nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dopo aver dato
lettura del presente verbale, redatto in conformità al comma
18 ter dell’art. 90 della legge 289/2002 e successive
modificazioni, e previa allegazione del nuovo statuto sociale al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale
dichiara chiusa alle ore 23,45 l’assemblea
Il Presidente
Pianigiani Marcello
____________________
Il Segretario
Monaco Annamaria
____________________
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
“MONTERIGGIONI SPORT E
CULTURA”
DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e
seguenti dei Codice Civile è costituita, con sede
in MONTERIGGIONI (Si),Via XXV Aprile una
associazione non riconosciuta, operante nei settori sportivo,
ricreativo e culturale che assume la denominazione di
“MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”. Con delibera dei Consiglio Direttivo
l’ASSOCIAZIONE potrà aderire all'Unione Italiana
Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche e ad altre
associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione
sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
SCOPO - OGGETTO
ART.2
L’associazione è un
centro apolitico permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali,
ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
ART.3
L’associazione ha lo scopo di
praticare e propagandare l’attività sportiva, e, a
tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati;
può inoltre, sotto l’egida e con
l’autorizzazione degli Enti di promozione sportiva, degli
organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
delle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali, indire
manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di
addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla
pratica dello sport; svolgere attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica dello sport.
In particolare, senza che ciò
si possa considerare limitativo l’associazione, con spirito
altruistico, si propone di:
a) perseguire finalità
sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali
attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed
aggregative con intenti mutualistici;
b) gestire, anche a seguito di
convenzioni con l'Ente locale, immobili ed impianti sportivi,
ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di
utilità generale;
c) proporre e garantire i servizi di
assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le
condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e
di pacifica convivenza;
d) partecipare alla promozione e
svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica,
ricreativa e di accrescimento culturale;
e) promuovere, se del caso, corsi di
istruzione tecnica e di coordinamento delle attività
istituzionali;
f) gestire, osservandone le relative
norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le
somministrazioni ai propri soci;
g) esercitare, in via
meramente occasionale e senza scopo di
lucro, attività di natura commerciale al solo fine
dell’autofinanziamento. In tal caso sarà osservata
la vigente normativa civile e fiscale
ART. 4
L’associazione,
garantirà la democraticità della struttura e
l’elettività delle cariche.
L’attività istituzionale ed il regolare
funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle
prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per
le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno
essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo
rispetto all’entità e la complessità
dell’impegno richiesto); nel caso la complessità,
l’entità nonché la
specificità dell’attività richiesta non
possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo.
SOCI
ART.5
L’associazione si
può comporre di un numero illimitato di associati. Possono
essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano
accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio
presentata da minorenni, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso
la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci sarà garantita uniformità di
rapporto associativo e modalità associative volte ad
assicurare l’effettività del rapporto medesimo
senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano
raggiunto la maggiore età. Possono essere soci
dell'Associazione le persone fisiche , le società
commerciali e non commerciali e gli Enti che ne
condividano gli scopi o che si impegnino a realizzarli.
ART.6
Per essere ammessi come soci
é necessario presentare al Consiglio Direttivo una
domanda scritta ove, oltre alle generalità complete,
sarà indicata la categoria di socio a cui si intende essere
ammessi. Per le categoria di soci per cui si renda necessario, la
domanda dovrà essere successivamente integrata con
la presentazione della certificazione medica
prevista dalla vigente normativa in materia. La
presentazione di detta certificazione esonera la
società da ogni tipo di responsabilità
inerente lo stato di salute del socio. Il Consiglio Direttivo
decide con delibera sull’ammissione del socio . La
presentazione della domanda di ammissione implica
l’accettazione incondizionata dello
statuto e di eventuali
delibere e regolamenti adottati dagli organi
dell’associazione a ciò
legittimati. Successivamente alla delibera di
ammissione verrà rilasciata la tessera sociale. I
soci si distinguono in:
1) Soci attivi. Sono
coloro che attivamente partecipano ad una delle
discipline sportive e/o culturali. I soci attivi,
che senza giustificato motivo non partecipino alla vita
dell’associazione per più di un anno, potranno
essere giudicati decaduti con delibera del Consiglio
Direttivo . Il Consiglio Direttivo che, anche
assumendo informazioni d’iniziativa propria, ritenga
giustificato il motivo
dell’assenza, può rimandare ogni
decisione opportunamente deliberando. Ogni
decisione in merito dovrà essere comunicata al socio per
iscritto a cura del Segretario. Il Consiglio
Direttivo non può prendere le decisioni di cui ai
precedenti commi nei tre mesi precedenti la scadenza del
mandato .
2) Soci sostenitori.
Sono coloro che intendono favorire con il loro finanziamento o
donazioni la vita e lo sviluppo dell’associazione ,
versando la quota sociale
e/o un contributo annuale
liberamente determinato.
ART.7 La qualifica di socio
dà diritto a:
- partecipare a tutte le
attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto
e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi
direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dei
Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale. Tale
quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno
successivo con delibera dei Consiglio Direttivo.
RECESSO – ESCLUSIONE
ART.8
La qualifica di socio si perde per
recesso, esclusione o per causa di morte. L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del
socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni
dei presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione.
b) che, senza giustificato motivo, si
renda moroso del versamento del contributo annuale;
e) che svolga o tenti di svolgere
attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni
gravi, anche morali, all'Associazione.
L’esclusione diventa operante
dalla annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di
recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera. a cura del Segretario ; I soci receduti
od esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione .
PATRIMONIO
ART. 9
Il patrimonio
dell’associazione è costituito dalle entrate delle
quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai
beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle
contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, da entrate
commerciali connesse all’attività
istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle
Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Il patrimonio non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto
del suo scioglimento.
ESERCIZIO SOCIALE
ART.10
L’esercizio sociale va dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il
bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve
essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.11
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori
ART.12
Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da
affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto
giorni prima dell’ adunanza, contenente l'ordine
dei giorno, il luogo, la data e l'orario della
prima e della seconda convocazione.
ART.13
L’ assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio
previsionale e consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche
sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza
dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,
con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori
dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi
la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della
richiesta.
ART.14
L'Assemblea, di norma, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione
nominando i liquidatori.
ART.15
In prima convocazione l'assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti la metà più uno degli
associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al
voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono
valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti
all'ordine dei giorno, salvo che sulle modifiche allo statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto
favorevole, rispettivamente, della metà più uno
e dei tre quinti degli associati aventi diritto di voto .
ART.16
L'assemblea è presieduta dal
Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o
dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente, che viene
eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione.In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente. La nomina del segretario
è fatta dal Presidente dell'assemblea.
ART.17
Il Consiglio Direttivo è
formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti
fra gli associati e determinato dell’Assemblea. I componenti
del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione è fatta, di regola, a mezzo lettera da
spedirsi non meno di otto giorni prima
dell’adunanza. Diverse modalità saranno
stabilite dal Direttivo per maggiore praticità o per
necessità urgenti. Le sedute sono valide quando intervenga
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti. Alle riunioni del
Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare,
senza diritto di voto , anche i coordinatori delle sezioni di
attività . Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione e provvede inoltre a:
a) curare l'esecuzione delle
deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo, da
sottoporre alla Assemblea degli associati, tenendo conto delle proposte
avanzate dalle sezioni di attività (sportive e non). Nella
ripartizione delle risorse finanziarie non finalizzate di cui
all’art.9, dovrà tenere conto del numero dei
partecipanti alle varie sezioni di attività, delle
attività sviluppate o programmate, delle risorse proprie di
ciascuna sezione.
c) redigere il bilancio consuntivo;
d) compilare i regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti
inerenti all'attività sociale;
f) deliberare sulla costituzione e
scioglimento delle Sezioni Sportive e di attività autonome;
g) deliberare circa l'ammissione, il
recesso e l'esclusione degli associati;
h) nominare i responsabili delle
commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si
articola la vita dell'Associazione;
i) compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
l) delegare compiti e funzioni ai
Comitati di Sezione per semplificare aspetti tecnico-organizzativi.
m) nominare, almeno trenta giorni prima
della scadenza del mandato, una commissione
elettorale composta da n° 2 soci esterni agli
organismi sociali con il compito di raccogliere
indicazioni e proposte in ordine alle
candidature e quindi redigere apposite liste da
presentare all’Assemblea sociale.
PRESIDENTE
Art.18
Il Presidente
dell’Associazione è eletto dal Consiglio tra gli
associati facenti parte del Consiglio stesso, dura in carica tre anni e
rappresenta l’associazione e ne manifesta la
volontà.
VICE PRESIDENTE
Art.19
Il Vice Presidente
dell’associazione è eletto dal Consiglio tra gli
associati facenti parte del Consiglio stesso e dura in carica tre anni.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti
temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente
rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione
– entro un mese – dell’assemblea per
l’elezione di tutte le cariche associative.
SEGRETARIO
Art.20
Il Segretario è nominato dal
Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso.
Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Art.21
I titolari degli organi associativi
decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino
più l’attività associativa inerente
alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati,
sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni,
o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di
tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la
disposizione di cui al precedente art.19 comma 2. Le dimissioni, o la
revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il
primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane
in carica fino alla scadenza della durata originaria
dell’organo associativo. In caso di mancanza di uno o
più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite
cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei
Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli
rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché
provveda alla sostituzione dei mancanti
BILANCIO (RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO)
Art.22
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario
preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo da
sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in
occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a
detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico
della gestione amministrativo contabile dell’associazione,
previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere
affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART.23
Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea
è composto da tre membri e dura in carica tre anni. Nomina
al proprio interno il Presidente, il quale può partecipare
senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il
Collegio dei Revisori deve vigilare sul rispetto delle norme contenute
nello Statuto e sull’operato delle sezioni sportive.
SEZIONI SPORTIVE
ART.24
Per ogni attività sportiva, è costituita e
funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro
che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle
diverse sezioni debbono essere soci dell’Associazione. Da
tale organizzazione è escluso il calcio. Solo previa
specifica delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica
dell’Assemblea, potrà essere ammessa
l’organizzazione di attività calcistica seppure
temporanea e puramente amatoriale. Analogamente possono essere
costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La
direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un
Comitato eletto dall'Assemblea della Sezione stessa e ratificato dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato di sezione, nel cui
ambito sono assegnati alcuni incarichi (Coordinatore, responsabile gare
e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di
avviamento, ecc.) deve:
a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle
deliberazioni assembleari e dei Consiglio Direttivo;
b) predisporre il programma tecnico-finanziario delle
attività della sezione che dovrà essere
presentato ed approvato dal Consiglio Direttivo. Nella redazione
del programma dovrà tenere conto dei
proventi derivanti da sponsorizzazioni ed altre risorse finalizzate
alla propria sezione, nonché delle ripartizioni stabilite
dal Consiglio per i fondi non finalizzati. Potrà destinare
parte delle proprie risorse ad altri settori di attività.
c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme
per l’uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e
degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a
quanto investe l’immagine ed i principi sul quale si fonda la
vita dell’Associazione;
d) far rispettare a tutti i tesserati (
soci-dirigenti-istruttori-atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle
Federazioni competenti relative alla partecipazione
all’attività svolta nelle diverse
discipline sportive.
e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma presentato ed
approvato dal Consiglio Direttivo .
f) Le entrate e le uscite finanziarie di tutti i settori di
attività sono gestite unitariamente con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
ART.25
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato
dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli
aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un
liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine
di perseguire finalità di utilità generale.
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.26
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo
dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la
delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra
associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica
utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una
società sportiva senza scopo di lucro della medesima
provincia designata dalla UISP.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.27
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci
e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole
previste dall’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e
relative strutture periferiche. In tutti i casi in cui, per
qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale
secondo le indicazioni della UISP, questo sarà composto da
n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo,
con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o,
in difetto, dal Presidente del Tribunale di Siena. La parte che
vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale
dovrà comunicarlo all’altra con lettera
raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni
dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero
dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne
sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio
arbitro. L’arbitrato avrà sede in Siena, e il
Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la
massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni
effetto come irrituale.
NORMA DI RINVIO
Art.28
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e in subordine le norme
degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto
sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto
dell’associazione nonché ogni altra norma
regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il
presente Statuto è stato approvato
dall’associazione nella riunione del 17 Dicembre 2005.
I Componenti del Consiglio Direttivo
Pianigiani Marcello
____________________
Pieri Claudio
____________________
Pianigiani Mauro
____________________
Cerretti Mario
____________________
Ferrieri Ivano
____________________
Gatterelli Franco
____________________
Parrini Cecilia
____________________
Bretti Giuseppe
____________________
Monaco Annamaria
____________________